Italian Court dismisses appeal as generic and infounded, ruling it inadmissible under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Patrizio Salvati inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the statutory cause of non-punishability. The appellant alleged a violation of the law and a defect in reasoning concerning the particular triviality of the offense, but the court found these allegations generic and unsupported by the lower court's detailed motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal lacking specificity and manifestly unfounded, which fails to confront the reasoning of the contested judgment with specific allegations, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI PATRIZIO nato a NAPOLI il 19/09/1971 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; I
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato Patrizio Salvati ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità e manifestamente infondato, atteso che contiene allegazioni intrinsecamente generiche e non si confronta con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata che ha disatteso il gravame richiamando le specifiche modalità del fatto e l'offensività della condotta, ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2