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Ordinanza — n. 28667/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for procedural inadmissibility and lack of specific legal censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28667/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Marco Patacconi's appeal against his fraud bankruptcy conviction inadmissible. The appellant failed to provide specific legal censure regarding the lower court's reasoning on material and subjective elements of the crime. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely offers an alternative factual reconstruction without formally censuring the legality of the lower court's reasoning or if it relies on hypothetical arguments rather than specific legal violations.

Parole chiave

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procedural inadmissibility fraud bankruptcy lack of legal censure criminal appeal procedural requirements bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
287180 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.
art. 616 cod. proc. pen
287180 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo
1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv.
Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, Han
283253 - 01); inoltre, il ricorrente ha omesso di contestare che siano state poste in essere più distrazioni (Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, Han, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATACCONI MARCO nato a PERGOLA il 14/08/1961 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marco Patacconi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (segnatamente, in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso (in particolare, un diverso apprezzamento dell'attendibilità del curatore), indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui ha inteso muovere censure inerenti al fatto che la distrazione non sia stata la causa del fallimento, in quanto la fattispecie ascritta all'imputato è un reato di pericolo concreto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute censure di legittimità, si affida a enunciati del tutto essertivi oltre che ipotetici; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., è manifestamente infondato in quanto, «in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., in quanto l'utilizzazione dell'istituto si risolve esclusivamente nell'applicazione di una disciplina più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 01); inoltre, il ricorrente ha omesso di contestare che siano state poste in essere più distrazioni (Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, Han, Rv. 287180 - 01); ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;- il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge. C