Italian Court dismisses appeal against theft conviction for procedural defects and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing regarding mitigating circumstances and recidivism. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, and failing to engage with the specific reasoning of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is filed after the statutory deadline has expired or if its grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to specifically confront the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 02/01/1991 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Di Benedetto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 18 aprile 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 23 aprile 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'erronea considerazione delle circostanze attenuanti generiche come subvalenti e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale, nell'escludere l'attenuante in esame, ha correttamente evidenziato la necessità di valutare il "danno criminale nella sua globalità" (dando conto del concreto pregiudizio patito dalla persona offesa) ed ha motivato in maniera congrua il giudizio di bilanciamento sulla scorta del numero di aggravanti, ivi compresa la recidiva in contestazione, evidenziando la proclività a delinquere dell'imputato; considerato che il secondo motivo - con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi, inidonei a censurare utilmente la decisione impugnata, la quale comunque ha evidenziato - come già rilevato - che il reato in imputazione è pluriaggravato, da ciò traendo la particolare capacità delinquere del ricorrente, rendendo una motivazione comunque congrua, tenuto conto che l'atto dì appello aveva chiesto di escludere la recidiva in contrasto con quanto chiarito dalle Sezioni Unite (cfr.
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01: «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice»); considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui si assumono l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine la mancata irrogazione della pena sostitutiva di lavori di pubblica utilità - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di censure qui reiterato evidenziando che l'imputato ha già dimostrato di non ottemperare alle prescrizioni previste dalle misure cautelari disposte nei suoi confronti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a