Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for generic merit arguments and lack of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised generic challenges regarding the court's assessment of responsibility and the denial of mitigating circumstances, which the court found unsupported by specific legal grounds. The court ruled that the lower court properly weighed the defendant's criminal history and the nature of the offense, rejecting the appellant's vague criticisms as insufficient for a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds raised are generic, lack specific legal censure, or fail to demonstrate a violation of the law, particularly when the lower court has logically assessed discretionary sentencing factors like prior criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATERZA SIMON PIETRO nato a MASSAFRA il 24/01/1972 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Simon Pietro Laterza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando - oltre che le modalità di realizzazione del fatto e l'entità dell'offesa arrecata, già presi in considerazione dal Giudice di primo grado - la negativa personalità dell'imputato tratta dai suoi precedenti penali (quantunque risalenti), rimarcando come uno di essi fosse della stessa indole oltre che l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione, dati questi dirimenti, in relazione ai quali non costituisce rituale censura la mera allegazione della risalenza di detti precedenti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec