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Ordinanza — n. 28661/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for documentary bankruptcy fraud due to inadmissible vague arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28661/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Patrizio Oliva inadmissible, confirming his conviction for simple documentary bankruptcy fraud. The appellant's sole ground of appeal offered an alternative factual reconstruction without properly challenging the evidence or citing specific legal errors. Consequently, the court ruled the arguments were unfocused and failed to meet the strict requirements for a valid cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely propose an alternative factual version without effectively challenging the evidence or citing specific legal errors, rendering the censure irrelevant to the crime's essence.

Parole chiave

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documentary bankruptcy fraud inadmissible appeal vague legal censure alternative factual reconstruction procedural dismissal court costs liability Cassation procedure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA PATRIZIO nato a ROMA il 22/09/1964 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Patrizio Oliva ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta documentale semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa del fatto senza addurre effettivamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), bensì affidandosi ad enunciati assertivi e muovendo censure del tutto fuori fuoco rispetto al quid del delitto in imputazione, segnatamente nella parte in cui fa riferimento al danno al patrimonio sociale e all'azione civile di responsabilità nei confronti del ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2