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Ordinanza — n. 28659/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as untimely, ruling appeal deadline excludes court holiday suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible for being filed late. The appellant argued procedural violations regarding the appeal deadline, but the court found the lower court correctly applied established case law that the term for drafting a judgment's reasoning is not subject to holiday suspensions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The term for filing an appeal against a judgment declaring a previous appeal inadmissible is not subject to the suspension of deadlines during court holidays, unlike the term for appealing a judgment deposited during such a period.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility due to delay holiday suspension of deadlines judgment reasoning term court costs and fine ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rilevato che la parte civile Michelangelo Fusco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha dichiarato inammissibile perché tardivo (ex art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
269619 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
269619 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 - 01
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FUSCO MICHELANGELO nato a CERDA il 23/01/1952 nel procedimento a carico di: DI GIOVANNI MICHELE nato a CERDA 11 17/12/1970 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la parte civile Michelangelo Fusco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha dichiarato inammissibile perché tardivo (ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) l'appello avverso la sentenza n. 1098/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 26/05/2022; considerato che l'unico motivo - che ha addotto la violazione della legge processuale penale in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello - è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha computato il termine per la proposizione dell'impugnazione in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il