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Ordinanza — n. 28657/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for inadmissibility regarding improper notice and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28657/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Elezi Erjion and Carni Lal inadmissible. The first appeal was rejected because the alleged failure to notify the co-counsel was not raised during the preliminary proceedings, violating procedural rules. The second appeal was dismissed as the lower court's assessment of aggravating circumstances and discretionary sentencing was logical and supported by the defendants' prior criminal records. Consequently, the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 59 c.p.; Art. 625 c.p.: Appeals are inadmissible if procedural nullities were not raised immediately after preliminary acts, and discretionary sentencing decisions based on prior records are not subject to cassation review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to raise nullity co-counsel notification aggravating circumstances discretionary sentencing court costs award procedural default esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01), richiamando la negativa personalità degli imputati tratta dai loro precedenti penali oltre che l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione; - in parte qua la memoria difensiva nulla aggiunge a quanto già dedotto con il ricorso; ritenuto che all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod.
Art. 59 c.p.
Art. 625 c.p.
10978 del 26/02/2025, De Gennaro, n.m.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), richiamando la negativa personalità degli imputati tratta dai loro precedenti penali oltre che l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione; - in parte qua la memoria difensiva nulla aggiunge a quanto già dedotto con il ricorso; ritenuto che all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea
Sez. 2, n. 10978 del 26/02/2025, De Gennaro
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ELEZI ERJION nato il 10/07/1984 CAMI LAL nato il 19/05/1973 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ecf

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Elezi Erjion e Carni Lal propongono ricorso a firma del medesimo difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per i delitti a loro ascritti ai capi B), C) e D), e ne ha confermato la condanna per il residuo reato di cui agli artt. 110, 624 - bis, 625 n. 2, 3 e 5 cod. pen. (capo A), rideterminando la pena; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza derivata dal fatto che l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello non è stato notificato al codifensore degli imputati, avv.

Emilio Martino, ma ad un omonimo, è inammissibile in quanto l'omessa notifica denunciata dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188); e nella specie, come risulta dal verbale di udienza del 1 ottobre 2024, il codifensore presente, avv. Federico Bagattini, non ha eccepito la nullità neppure in sede di conclusioni, senza che possa deporre in senso contrario quanto prospettato nella memoria presentata dalla difesa per la presente udienza, che richiama in particolare giurisprudenza relativa all'omessa notifica nei confronti dell'unico difensore (Sez. 2, n. 10978 del 26/02/2025, De Gennaro, n.m.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen. e dell'ascrivibilità di essa a Carni Lai, nonché in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché: - «le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa» (art. 59, comma 2, cod. pen.); la Corte di merito, alla luce delle modalità del fatto, ha escluso la ricorrenza di elementi che possano far dubitare della consapevolezza da parte di Carni Lai; e, al riguardo, il ricorso sul punto si affida a enunciati essertivi (relativi al solo Carni) inidonei a integrare rituali censure di legittimità; - la Corte distrettuale ha negato le circostanze attenuanti generiche dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa personalità degli imputati tratta dai loro precedenti penali oltre che l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione; - in parte qua la memoria difensiva nulla aggiunge a quanto già dedotto con il ricorso; ritenuto che all'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas