Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Canzonieri inadmissible because the parties had previously agreed to specific points in a settlement, including the waived issue. The appellant argued violations of procedural and penal codes regarding the settlement terms, but the court found these arguments were explicitly relinquished during the conciliation process. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.; Art. 545-bic cod. proc. pen.: An agreement on settled points between parties implies a waiver of further grievances in the subsequent appeal, except for illegal sentencing or defects in the party's will and prosecutor's consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANZONIERI EMANUELE nato a SIRACUSA il 28/07/1974 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;4 Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Canzonieri, che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 20 -bis cod. pen. e 545- bic cod. proc. pen., è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati - tra cui quello qui riproposto, che era stato espressamente rinunciato, come risulta dalla p. 96 della sentenza impugnata - implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.