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Ordinanza — n. 28420/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding penalty increase due to tax evasion amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly determined prior sentencing decisions were not binding for satellite crimes in a distinct proceeding. The court found the factual evaluation regarding the penalty reduction based on the high tax evasion amount was not manifestly illogical. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the increase of penalty for continued offenses is inadmissible if the lower court's assessment of the distinct proceeding and the factual basis for the sentence measure is not manifestly illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning satellite crimes tax evasion penalty procedural costs multe per sottrazione d'imposta sanzioni pecuniarie ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA SANTO nato a NICOSIA il 18/10/1983 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Santo Catania, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì in data 11 giugno 2021, è inammissibile in quanto la Corte di merito, per un verso, ha correttamente ritenuto non vincolanti le determinazioni assunte nell'indicata sentenza con riferimento alla quantificazione della pena per i reati satelliti, trattandosi di un distinto procedimento, per di più definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; per altro verso, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha motivato in ordine alla misura della pena inflitta, pari a quattro mesi di reclusione (peraltro ridotta di due mesi rispetto a quella irrogata in primo grado), in considerazione dell'elevatissimo importo dell'imposta evasa, pari a tre volte la soglia di punibilità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.