Italian Court dismisses appeals for procedural waiver and factual errors regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The appellants argued for procedural errors and violations of law regarding sentencing and recidivism, but the court found that their claims were either waived by the settlement agreement or were mere factual reiterations of issues already properly addressed by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when parties have waived objections via settlement, or when grievances are factual reiterations of issues already decided by the court of first instance without logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AMBROSIO CIRO nato a NAPOLI il 15/07/1956 DE PONTE MICHELE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/09/1985 OLIVA SALVATORE nato a MARANO DI NAPOLI il 10/04/1972 PISCOPO GAETANO nato a NAPOLI il 14/03/1974 SAGLIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 08/02/1965 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse di Michele De Ponte, Salvatore Oliva, Gaetano Piscopo e Salvatore Sagliano, che deducono, sotto vari profili, il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Ciro D'Ambrosio, che deduce la violazione di legge in relazione e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è inammissibile perché deduce censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, avendo la Corte di merito - con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ribadito, per un verso, la sussistenza della recidiva, posto che l'imputato aveva riportato già sei condanne per la violazione alla normativa sul t.l.e. - oltre che per altri reati, quali ricettazione, sostituzione di persona, truffa - e ciononostante era ricaduto nella commissione di identico delitto evidentemente a scopo di lucro, il che dimostra come tale nuovo delitto sia da considerarsi espressione di una più accentuata pericolosità; per altro verso, l'impossibilità di un diverso giudizio di bilanciamento, in virtù dello sbarramento posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025. osrrATA rrplk