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Ordinanza — n. 28413/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual grievances and lack of novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of criminal liability based on alleged flaws in testimonial evaluation and reasoning. The court rejected these claims as mere factual grievances that do not meet the strict requirements for admissibility under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based solely on factual grievances or arguments already adequately examined by the court of first instance are inadmissible as they fall outside the scope of legal review.

Parole chiave

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factual grievances inadmissibility Article 606 Code Criminal Procedure lack of novelty appeal criminal liability assessment legal costs and fine fatture fittizie addebito di tasse falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Isidoro Spiezia, che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, chiede che il ricorso sia trattato in pubblica udienza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 131-bis cod. pen.
5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte si misura, rigettandoleicon le deduzioni difensive); rilevato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 606 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte si misura, rigettandoleicon le deduzioni difensive); rilevato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Isidoro Spiezia, che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, chiede che il ricorso sia trattato in pubblica udienza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APPROVATO GIUSEPPE nato a GRUMO NEVANO il 01/07/1969 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Approvato - che deducono la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova testimoniale (primo motivo) e il vizio motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità (secondo motivo) -, sono inammissibili perché deducono censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limitano ad attaccare la valutazione delle prove operata in sede di merito, ciò che esula dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen.; invero, la Corte di merito - con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle due fatture in contestazione, sulle base della considerazione unitaria di una serie di indici puntualmente indicati, quali:

1) la DGA era priva di struttura operativa autonoma e di personale dipendente;

2) la DGA non aveva propri clienti, né una propria organizzazione;

3) vi era totale confusione tra i due soggetti economici;

4) le fatture recano indicazioni assolutamente generiche, né, in ogni caso, sono emersi elementi attestanti l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate (cfr. p. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte si misura, rigettandoleicon le deduzioni difensive); rilevato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione dell'ammontare certamente non trascurabile dell'imposta evasa e delle modalità ripetitive delle condotte; letta la memoria del difensore, avv.

Isidoro Spiezia, che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, chiede che il ricorso sia trattato in pubblica udienza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 l