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Ordinanza — n. 28412/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding unauthorized hazardous waste transport conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28412/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Fiore Berlingeri inadmissible due to a generic complaint regarding insufficient judicial motivation. The court found that the lower court adequately addressed the lack of authorization and the specific nature of the hazardous waste transport, while also confirming the statute of limitations had not expired. Consequently, the appellant was ordered to bear the procedural costs and pay a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible when the complaint against the lack of motivation is generic and fails to point to specific omissions, especially when the lower court has sufficiently reasoned on the facts and legal characterization of the crime.

Parole chiave

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lack of motivation inadmissible appeal hazardous waste transport statute of limitations procedural costs oggetto pericoloso reato di pericolo responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 111 Cost.
Dlgs. 152/06, art. 256 comma 1 lett. b
E' generico il motivo con cui si lamenta la mancata motivazione su profili ritenuti rilevanti, a fronte di una motivazione sul punto trascurata dalla difesa, sebbene con essa i giudici abbiano, in ordine al reato ex art. 256 comma 1 lett.
L. Orlando
Orlando, trattandosi di fatti compresi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 come esplicitato in sentenza.
art. 131 bis c.p
Coerente è la esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI FIORE nato a REGGIO CALABRIA il 06/09/1969 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Berlingeri Fiore è inammissibile. E' generico il motivo con cui si lamenta la mancata motivazione su profili ritenuti rilevanti, a fronte di una motivazione sul punto trascurata dalla difesa, sebbene con essa i giudici abbiano, in ordine al reato ex art. 256 comma 1 lett.

b) del Dlgs. 152/06, illustrato adeguatamente. la avvenuta commissione di attività non autorizzata di raccolta e trasportoiiii-ifiuti pericolosi: sia in base al rilievo per cui l'imputato veniva colto alla guida di un veicolo contenente tre carcasse di vetture sena alcuna autorizzazione o iscrizione o comunica,zione e di ogni formulario, sia in base a quello per cui la presenza di una gru sul veicolo e la peculiare tipologia di rifiuto portava logicamente ad escludere qualsiasi ipotesi di occasionalità. Coerente è la esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. già in ragione della pericolosità dei rifiuti trasportati.

Né il fatto risalente al 23.9.2017 poteva considerarsi prescritto alla data di pubblicazione della sentenza del 11.3.2021, anche a fronte di un periodo di sospensione di un anno e tre mesi e della sospensione della prescrizione, ulteriore, in ragione della cd. L. Orlando, trattandosi di fatti compresi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 come esplicitato in sentenza. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così d