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Ordinanza — n. 28410/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual attacks on evidence evaluation under Art. 606.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28410/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Chiariello's appeal inadmissible because it relied on factual attacks against the lower court's evidence evaluation rather than logical flaws in reasoning. The appellant argued the court erred in assigning him factual responsibility as a de facto administrator, but the court found these arguments merely contested the merit without proving illogicality. Consequently, the appeal was rejected under Article 606 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must challenge the logical coherence of the lower court's reasoning; attacks limited to disputing the factual assessment of evidence or the qualification of the parties' conduct are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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factual attacks inadmissibility evidence evaluation review de facto administrator liability Criminal Procedure Code Art 606 logical coherence requirement responsabilità dell'amministratore amministrazione infedele nomina dell'amministratore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
3 della sentenza impugnata - era colui che svolgeva concretamente l'attività di impresa, stipulando i contratti di appalto, curando la gestione dei lavoratori e occupandosi degli aspetti finanziari della società; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
3 della sentenza impugnata - era colui che svolgeva concretamente l'attività di impresa, stipulando i contratti di appalto, curando la gestione dei lavoratori e occupandosi degli aspetti finanziari della società; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARIELLO VINCENZO nato a SANT'ANTIMO il 07/06/1961 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Chiariello, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limitano ad attaccare la valutazione delle prove operata in sede di merito, ciò che esula dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito - con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ribadito la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, il quale - sulla scorta degli elementi di prova puntualmente indicati a p. 3 della sentenza impugnata - era colui che svolgeva concretamente l'attività di impresa, stipulando i contratti di appalto, curando la gestione dei lavoratori e occupandosi degli aspetti finanziari della società; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.