Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to prove prescription lapse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Leocata Rosario Carmelo inadmissible. The appellant argued against the first-instance judgment on generic grounds and regarding prescription, but the court found the first argument lacked specific points and the second failed to prove the prescription period had expired given the recidivism interruption. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 17 comma 1 Dlgs. 74/2000: An appeal is inadmissible if it relies on generic assertions without specific grounds and if the statutory prescription period has not expired due to interrupting events like recidivism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOCATA ROSARIO CARMELO nato a CATANIA il 21/04/1974 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; (Ly az ti.r Il ricorso di Leocata Carmelo in ordine al reato ex art. 5 Dlgs. 74/2000 è inammissibile. Il primo motivo è infatti assolutamente generico in assenza di specifici puntali rilievi in luogo delle assertive e alquanto astratte affermazioni di critica generale alla sentenza. piuttosto Inammissibile è anche il motivo in tema di prescrizione: premesso che la prescrizione è stata interrotta ex art. 17 comma 1 dlgs. 74/2000 mediante pvc del 18.10.2016 emerge alla luce anche della contestata recidipSva reiterata un termine massimo ordinario pari a 12 anni, che con l'aumento di un quatto è pari a 15 anni per la maturazione della prescrizione, per cui il momento più breve di maturazione della stessa in ordine ai reati ascritti è al più, con riguardo al periodo di imposta del 2011, corrispondente alla data del 30.9.2027.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende C