Criminal appeal dismissed as untimely due to failure to file within 15 days of notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Giuliani's appeal inadmissible because it was filed on March 25, 2025, exceeding the statutory 15-day limit following the notification of a validation order. Although the lower court had issued a validation order on January 24, 2025, the appellant failed to submit the necessary request for validation within the required timeframe. Consequently, the Court ruled that the delay constituted a fault attributable to the appellant, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, and the appellant bears the burden of proving that the delay was not caused by their own fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI MARCO nato a PESARO il 15/01/1991 avverso l'ordinanza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /(/ Il ricorso di Guliani Marco è inammissibile perché intempestivo, atteso che a fronte di ordinanza di convalida di un provvedimento d.a.spo del questore di Pesaro ed Urbino del 24.1.2025 e notificata in pari data come da ricorso, lo stesso è stato proposto oltre il termine di legge di 15 giorni, in data 25.3.2025. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso i