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Ordinanza — n. 28399/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical motivation and factual reproaches already examined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Barraco's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Barraco challenged the Second Instance Court's judgment regarding his tax fraud conviction, arguing the reasoning was illogical and failed to apply Article 73 of the 1990 DPR. The court rejected these claims because the factual reproaches were merely restatements of grievances already thoroughly evaluated by the lower courts, and the conviction for tax fraud was based on clear evidence of intent derived from Barraco's failure to update cadastral data after his father's death.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 73 DPR 309/1990: An appeal is inadmissible if it relies solely on factual reproaches already examined by the court of first instance or attacks reconstructive elements of the case without demonstrating a manifest illogicality in the motivation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifest illogicality tax fraud conviction factual reproaches procedural costs Cassa delle ammende art. 606 c.p.p. reddito dei genitori

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 73 DPR 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 dei 13/06/2000
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 dei 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRACO VINCENZO nato a MARSALA il 28/02/1962 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Barraco, che deduce "nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 73 DPR 309 del 1990", è inammissibile, non solo - o non tanto - perché il ricorrente è stato condannato per il delitto ex art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, ma perché deduce censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi della vicenda, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito, confermando la valutazione espressa dal primo giudice, con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in questa sede cti legittimità -, ribadito la sussistenza del dolo, avendo il Barraco curato l'aggiorn4a dei dati catastali a seguito del ricongiungimento tra nuda proprietà e possesso dei beni a seguito dell'estinzione dell'usufrutto paterno per morte dell'avente diritto, sicché egli era ben consapevole dell'incremento reddituale conseguente al decesso del padre (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025