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Ordinanza — n. 28395/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to new grounds and lack of manifest illogic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Lo Chiano Roberto inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding smoke evidence and the application of specific legal provisions, but the court found these arguments either constituted a new ground not raised in the lower court or lacked the necessary macroscopic illogic to overturn the decision. Consequently, the court rejected the request for a retrial based on alleged evidentiary flaws and procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on new grounds or lacking manifest illogic are inadmissible, and the appellant bears the cost of the proceedings if no fault is found in the filing.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogic new grounds procedural costs Cassazione Roma criminal appeal evidentiary flaws incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Quanto al primo motivo, è inammissibile siccome rivalutativo del merito, a fronte di una motivazione congrua che spiega la responsabilità del ricorrente sulla base di plurime notazioni logicamente connesse, così da non risultare "manifestamente" viziate ex art. 606 cod.
Art. 616 c.p.p.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
Corretta è la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in ragione della combustione anche di rifiuti pericolosi, espressamente contestati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 606 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo, è inammissibile siccome rivalutativo del merito, a fronte di una motivazione congrua che spiega la responsabilità del ricorrente sulla base di plurime notazioni logicamente connesse, così da non risultare "manifestamente" viziate ex art. 606 cod.
art. 131 bis c.p
Corretta è la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv.
Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003
216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CHIANO ROBERTO nato a GELA il 22/10/1986 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Lo Chiano Roberto (che ha anche presentato memoria) in ordine al reato ex art. 256 Dlgs. 152/06., è inammissibile. Quanto al primo motivo, è inammissibile siccome rivalutativo del merito, a fronte di una motivazione congrua che spiega la responsabilità del ricorrente sulla base di plurime notazioni logicamente connesse, così da non risultare "manifestamente" viziate ex art. 606 cod. proc. pen.: quali i fotogrammi dimostrativi della circostanza per cui solo dopo il passaggio dell'imputato emergeva del fumo prima non visibile, e lo stretto lasso temporale tra l'arrivo dell'uomo e il diffondersi del fumo.

Il tutto valorizzato anche nel quadro della mancata chiamata dei vigili del fuoco da parte del ricorrente. Va in proposito ricordato che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794;

Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Corretta è la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. in ragione della combustione anche di rifiuti pericolosi, espressamente contestati. Quanto alla pena e al dedotto vizio di motivazione circa la stessa, quest'ultimo è inammissibile atteso che è nuovo, posto che nel riepilogo delle censure riportato in sentenza non compare tale censura ma solo la richiesta di applicare nella massima estensione le attenuanti generiche oltre che la riduzione per il rito.

Si ribadisce al riguardo che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta e contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli).

Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de