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Ordinanza — n. 28392/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming false cohabitation declaration only affected benefit calculation, not eligibility for Reddito di Cittadinanza.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28392/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rossi Francesco Maria inadmissible regarding his challenge to a lower court judgment. Rossi argued that falsely declaring cohabitation with children merely reduced his benefit amount rather than stripping him of eligibility entirely. The court rejected this distinction, ruling that the statute penalizes any false information or omission intended to secure a higher benefit, thereby deeming the entire amount received as improperly obtained.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; False declarations or omissions of information made to obtain a greater benefit than legally due constitute the crime of fraud, rendering the entire amount received improperly obtained regardless of whether the initial eligibility was technically met.

Parole chiave

Generato dall'IA
Reddito di Cittadinanza false declaration omission of information benefit fraud inadmissible appeal criminal liability social assistance fraud falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
art. 81 c.p.
7 D.L. 4/2019
e 7 D.L. 4/2019, con cui si richiamano vizi di violazione di legge, sul rilievo per cui la falsa dichiarazione di convivenza con i figli non avrebbe inciso sul diritto al reddito di cittadinanza bensì sulla sola sua quantificazione, è inammissibile: alla luce del principio per cui integrano il reato di cui all'art.
art. 81 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Pinto, Rv. 284137
(Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Pinto, Rv. 284137 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI FRANCESCO MARIA nato a TORINO il 26/04/1966 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Rossi Francesco Maria (che ha anche presentato memoria a sostegno), in ordine al reato ex art. 81 c.p. e 7 D.L. 4/2019, con cui si richiamano vizi di violazione di legge, sul rilievo per cui la falsa dichiarazione di convivenza con i figli non avrebbe inciso sul diritto al reddito di cittadinanza bensì sulla sola sua quantificazione, è inammissibile: alla luce del principio per cui integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, essendo sanzionate dalla medesima norma anche le condotte del percettore del reddito di cittadinanza che ometta di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini della riduzione del beneficio, deve ritenersi "indebitamente" ottenuto non solo il beneficio non spettante, ma anche quello erogato in misura maggiore rispetto al dovuto). (Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Pinto, Rv. 284137 - 01).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso