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Ordinanza — n. 28387/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to distinct facts and violation of ne bis in idem principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28387/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Campa Massimo inadmissible regarding charges of environmental crime and omission. The prosecution argued that the current proceedings involved distinct acts, including new waste dumping and abandonment, which differed substantively from the prior conviction limited to a failed barrier. The court ruled that because the facts were not merely temporally separated but legally distinct, the principle of ne bis in idem did not bar the new prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 129, 649 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: An appeal against a conditional sentence is inadmissible if the new charges involve substantially different facts not covered by the previous judgment, thereby negating the application of the ne bis in idem principle.

Parole chiave

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ne bis in idem environmental crime omission of duties distinct facts conditional sentence appeal waste dumping procedural inadmissibility motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Con l'unico motivo proposto, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 e 649 cod.
Art. 649 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 434 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPA MASSIMO nato a BRESCIA il 12/02/1970 avverso la sentenza del 29/01/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Campa Massimo (che ha presentato memoria) in ordine al reato ex artt.110 c.p. 452 terdecies c.p., è inammissibile. Con l'unico motivo proposto, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 e 649 cod. proc. pen. per violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, lo stesso ricorrente non supera il rilievo del giudice della differenza temporale delle condotte storiche, laddove l'una sarebbe interrotta con la prima sentenza e l'altra, di cui al presente procedimento, è invece contestata dal 2016 come ancora in corso e come tale appare distinta ed ultronea rispetto ai fatti di cui al primo procedimento; rilevato altresì che i fatti di cui al primo processo ex art. 434 c.p. non si limitano, come in quello attuale, a descrivere solo una omessa bonifica per mancata efficacia della barriera idraulica e mancata realizzazione di monitoraggio delle acque bensì la più pregnante condotta del cagionare un disastro ambientale con inquinamento del terreno e della falda acquifera, attraverso plurime attività non citate nel presente procedimento, quali lo sversamento di reflui, nel terreno, e nei corpi idrici, l'abbandono di rifiuti, l'omesso intervento per eliminare le perdite derivanti dal predetto abbandono, nonchè l'omessa effettuazione di condotte di bonifica del sito con perpetrazione, anzi, di nuovi abbandoni di rifiuti; considerato che dunque trattasi anche di fatti sostanzialmente diversi e che si solleva una questione inerente la motivazione.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma