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Ordinanza — n. 28386/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because defense counsel was not registered on the special Cassationists' roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28386/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Ricci's appeal inadmissible because his defense counsel was not enrolled in the special roll of Cassationists. Although the underlying judgment of non-punishment was final, the procedural requirement for a qualified lawyer to file the appeal was not met. Consequently, the court ordered Ricci to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a judgment of non-punishment for a contravention punishable by an alternative penalty is inadmissible if filed by a defense counsel not enrolled in the special roll of Cassationists.

Parole chiave

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special roll of Cassationists defense counsel qualification non-punishment judgment procedural inadmissibility criminal appeal conversion procedural costs monetary fine violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
635 del 1940, che è punita con pena alternativa, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di Luca Ricci per il ministero del difensore di fiducia, avv.
Art. 616 cod. proc. pen.
Giuliano Lelli Mami del foro di Forlì-Cesena, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Giuliano Lelli Mami del foro di Forlì-Cesena, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI LUCA nato a CERVIA il 20/11/1964 avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione posto che il Tribunale di Ravenna ha pronunciato sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 58, 221 r.d. n. 635 del 1940, che è punita con pena alternativa, e quindi detta sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. -, proposta nell'interesse di Luca Ricci per il ministero del difensore di fiducia, avv.

Giuliano Lelli Mami del foro di Forlì-Cesena, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.