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Ordinanza — n. 28381/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-penalty grounds under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for appeal except those regarding the penalty, having reached an agreement with the Public Prosecutor. Although the appellant contested defects in reasoning and evidence under Articles 129 and 192 of the Code of Criminal Procedure, the lower court's judgment was issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a waiver precludes the second-instance judge from examining any issues not explicitly reserved, including those raised ex officio, thereby rendering the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The waiver by the accused of appeal grounds regarding the penalty under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure limits the cognizance of the second-instance judge to the non-waived grounds, producing preclusive effects on the entire proceedings including the admissibility review.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds Article 599-bis Code of Criminal Procedure preclusive effect of waiver inadmissible appeal penalty agreement motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTARTESE ROBERTO nato a TROPEA il 16/06/1968 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto nell'interesse di Contartese Roberto è inammissibile. Si contesta il vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine agli artt.129 e 192 cod. proc. pen. e alla omessa motivazione sugli elementi di prova. La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale.

Il ricorso è quindi inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso