Italian Court dismisses appeal against tobacco smuggling conviction for exceeding 15kg threshold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Loiacono inadmissible regarding charges for smuggling tobacco exceeding 15kg. The court rejected arguments that the new law changed the crime's nature or that the tobacco was domestically produced, noting the defendant's conviction for 268kg remained valid. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 c.p.; Art. 291 bis DPR 43/73; Art. 616 c.p.p.: The court holds that appeals challenging the continuity of the criminal offense under new legislation regarding tobacco quantities are inadmissible if the facts clearly exceed the statutory threshold and lack sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO SALVATORE nato a PALERMO il 13/10/1972 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Loiacono Salvatore in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 291 bis e 291 ter comma 1 DPR 43/73, è inammissibile. Va premesso che in ragione della riforma che ha riguardato anche i tabacchi lavorati esteri, con decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni".
Dunque atteso che si procede per quantitativi pari a 268 kg. convenzionali, permane in continuità la stessa fattispecie incriminatrice, per cui il ricorrente è stato condannato. Quanto al primo motivo, relativo alla fattispecie ex art. 131 bis c.p. è inammissibile, a fronte di una congrua motivazione che tiene conto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, connotata per la gravità, la intensità del dolo, le modalità peculiari di acquisto, e l'organizzazione della condotta diretta ad eludere i controlli di pg in funzione di cospicui profitti.
A ciò si oppone una mera rivalutazione tesa a sminuire la gravità dei fatti ed una personale valorizzazione della condotta processuale del ricorrente, come tali non deducibili in questa sede. Inammissibile è anche il secondo motivo sulla inconfigurabilità della fattispecie a fronte di tabacchi ritenuti dalla difesa come prodotti in Italia seppur da multinazionali estere, in ragione di una doppia motivazione dei giudici, di cui è rimasto inconfutato il rilievo per cui la predetta circostanza sul luogo di produzione italiano di taluni dei tabacchi in questione sarebbe rimasta a livello di una mera, indimostrata asserzione del ricorrente.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Co