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Ordinanza — n. 28376/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28376/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28376/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI PAOLO nato a MILANO il 13/11/1951 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Valenti, che deduce l'errata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen, è inammissibile, stante il minimo aumento di pena, pari a due mesi per ciascuno dei due reati, inflitto per il riconoscimento, operato dalla Corte di merito in parziale riforma della sentenza di primo grado, della continuazione con ai fatti ex artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 marzo 2023, aumento certamente rispettoso dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. e dei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28376/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.

Parole chiave

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adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda riduzione della pena reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
74 del 2000 definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 marzo 2023, aumento certamente rispettoso dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
e dei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI PAOLO nato a MILANO il 13/11/1951 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Valenti, che deduce l'errata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen, è inammissibile, stante il minimo aumento di pena, pari a due mesi per ciascuno dei due reati, inflitto per il riconoscimento, operato dalla Corte di merito in parziale riforma della sentenza di primo grado, della continuazione con ai fatti ex artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 definitivamente giudicati con sentenza del Tribunale di Milano in data 17 marzo 2023, aumento certamente rispettoso dei criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. e dei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.