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Ordinanza — n. 28374/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to untimely request for judicial fine under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the request for a judicial fine was filed after the statutory deadline. The lower court recognized a cause of non-punishment but correctly denied the fine mechanism since the request arrived too late in the proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 162-bis cod. pen.; Art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758/1994; Art. 464, comma 2, cod. proc. pen.: A request for judicial fine must be submitted within the procedural term; failure to comply renders the remedy inadmissible.

Parole chiave

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judicial fine procedural deadline inadmissibility criminal appeal non-punishment eccezioni processuali tardive inosservanza del termine ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 162-bis cod. pen.
Art. 20, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994
pen., stante il sia pur tardivo adempimento alle prescrizioni impartite dal Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro - ha negato i presupposti per fruire del meccanismo di estinzione del reato attraverso l'accesso all'oblazione in via giudiziale ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs.
Art. 464, comma 2, cod. proc. pen.
758 del 1994 per la dirimente ragione - obliterata dal ricorrente - che la domanda di oblazione era stata avanzata, per la prima volta, in sede di discussione, e, quindi, ben oltre il termine previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. (cfr.
Art. 616 cod. proc. pen.
214067 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
artt. 162-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
758 del 1994, è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale - pur riconoscendo la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
214067 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8852 del 12/05/1999, Nolano, Rv. 214067
Sez. 1, n. 8852 del 12/05/1999, Nolano, Rv. 214067 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSURA SANTE nato a COTIGNOLA il 07/05/1955 avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Sante Vassura, che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 162-bis cod. pen., 20, comma 1, 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994, è inammissibile, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale, il quale - pur riconoscendo la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., stante il sia pur tardivo adempimento alle prescrizioni impartite dal Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro - ha negato i presupposti per fruire del meccanismo di estinzione del reato attraverso l'accesso all'oblazione in via giudiziale ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758 del 1994 per la dirimente ragione - obliterata dal ricorrente - che la domanda di oblazione era stata avanzata, per la prima volta, in sede di discussione, e, quindi, ben oltre il termine previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 1, n. 8852 del 12/05/1999, Nolano, Rv. 214067 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.