Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentative contradiction in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rotondi Vittorio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning violated legal standards regarding the attribution of criminal conduct, but the court found no valid contradiction between the appellate judgment's logic and established legal principles. Specifically, the court noted that the video surveillance footage clearly identified the appellant, rendering the claim of unreliable evidence unfounded and the appeal devoid of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or non-observance of law is manifestly unfounded because the lower court's reasoning does not contradict established legal principles or other statements within the decision itself.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTONDI VITTORIO nato a TRIGGIANO il 15/12/1998 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Rotondi Vittorio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 81, 624, 625, comma 1, n. 7), 493-ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e inosservanza di legge in relazione all'attribuibilità della condotta - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte smentito l'inattendibilità delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza in quanto il ricorrente risulta ripreso in primo piano con una definizione che ne rileva i tratti caratteristici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il igliere estensore Il Preside