Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper fact reconstruction and lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction and alleged a violation of the specific provision regarding fraud, but the court found these arguments improper. The court ruled that the lower court's reasoning was sound and that the appellant failed to provide the specific legal reasoning required by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394, 600 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court or fails to explicitly articulate the specific legal reasoning supporting its criticisms of the lower decision.
Parole chiave
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a Seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILIBERTO VIRGINIA nato a VITTORIA il 06/07/1979 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Gilberto Virginia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che il primo mo,tivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3), risultando la ricorrente non solo intestataria dell'utenza utilizzata per l'attivazione del contratto ma anche residente presso l'abitazione cui la fornitura si riferisce;
Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il consigliere tensore Il Pre