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Ordinanza — n. 28284/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lack of specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and imposed excessive sanctions, but the appellate court's reasoning was deemed logically sound. The court rejected these claims because the appeal lacked the specific elements required by law to identify the precise grounds of the criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal lack of specific elements procedural code requirements reviewing judge powers recidiva nell'infrazione aggravamento della pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Chieco Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel riformare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato che alla luce della personalità dell'imputato e di quanto risultava dal certificato penale non era possibile escludere la recidiva contestata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 iglier estensore Il