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Ordinanza — n. 28282/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28282/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELERA FRANCESCO nato a MANFREDONIA il 06/08/1989 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Teiera Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sono precluse al Giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28282/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sono precluse al Giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale espressioni sconvenienti reati di comune pericolo pubblica intimidazione pubblica istigazione a delinquere crimine di aggressione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELERA FRANCESCO nato a MANFREDONIA il 06/08/1989 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Teiera Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sono precluse al Giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-7) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Ilsigliere e tensore Il Presid