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Ordinanza — n. 28281/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court findings without specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred regarding subjective elements and trademark infringement, but the court found these claims to be mere repetitions of arguments already rejected on appeal. The decision rested on the lack of specific argumentation against the lower court's reasoning and the proper application of procedural rules regarding witness testimony and prior judgments.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 238-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, critical analysis of the lower court's reasoning, and the acquisition of prior judgments does not compel the current judge to adopt their factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific critique reiteration of arguments subjective element trademark infringement procedural autonomy court costs and fine contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 238-bis c.p.p.
Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla ritenuta contraffazione del marchio, nonché con riguardo all'erronea applicazione dell'art. 238-bis cod.
art. 238-bis cod. proc. pen
Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla ritenuta contraffazione del marchio, nonché con riguardo all'erronea applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf
Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARCINELLI CRISTIAN MICHELE nato a BARLETTA il 27/10/1992 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sarcinelli Cristian Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 473 e 474-ter cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla ritenuta contraffazione del marchio, nonché con riguardo all'erronea applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. -è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); inoltre, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di Bari ha ampiamente motivato, anche richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, nel caso di specie un agente anticontraffazione, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444 - 01); la circostanza secondo cui il marchio contraffatto sia stato registrato e concesso in licenza d'uso ad un terzo non è idonea ad escludere la sussistenza del dolo in capo al ricorrente, configurandosi semmai la commissione di una violazione del diritto di privativa anche da parte del dante causa; infine, non sussiste violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi della disposizione citata, di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De, Rv. 284130 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025