Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects in a summary retrial proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without a hearing because it was filed against a summary retrial judgment. The appellant argued that the lower court failed to notify him of hearing dates, claiming a violation of due process. The court ruled that such appeals in summary retrials are strictly limited by law and cannot be lodged outside these specific statutory exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against summary retrial judgments are inadmissible if filed outside the cases expressly provided for by law, as they cannot be declared without formalities and without adversarial proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCALLUZZO FRANCESCO nato a CATANIA il 27/02/1972 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vaccalluzzo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in applicazione dall'art. 599-bis cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti ha rideterminato la pena in ordine al reato di cui all' artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn.
2) e 5), 99, comma 2, cod. pen.; Letta la memoria del difensore di fiducia avv. VINCENZO GULLOTTA del 30 giugno 2025 con la quale lamenta la mancata notifica degli avvisi di udienza. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. ( e dunque in assenza di contraddittorio), in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e fuori dei casi previsti dalla legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il •glier tensore Il Pres