Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Iozzia Paolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for intimidation, arguing violations regarding criminal liability and the principle of minor culpability. The court rejected these claims because the first ground was unfounded based on the lower court's reasoning, and the second was dismissed as a generic complaint lacking specific engagement with the judgment's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or constitute a generic complaint that does not specifically confront the motivation of the contested judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZZIA PAOLO nato a ISPICA il 29/03/1975 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; n Rilevato che Iozzia Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato sulla valenza intimidatoria dell'espressione utilizzata dal ricorrente; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto - non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta del tutto generico e non si confronta con il corpo motivazionale della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme