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Ordinanza — n. 28277/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of decisive proof due to irrelevant witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28277/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to obtain decisive evidence regarding the theft, but the court found this claim unfounded. The court ruled that the witness testimony was irrelevant because the crime of theft was already perfected by the defendant's control over the property and their intent to profit.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 c.p.; The appeal is inadmissible when the alleged lack of decisive proof stems from irrelevant evidence, as the crime of theft is perfected by the defendant's availability of the property and their awareness of unjust profit.

Parole chiave

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theft conviction inadmissible appeal decisive proof witness testimony perfection of crime prova informatica indagine per furto prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI LUIGI nato a MARSALA il 01/01/1962 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Vinci Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn.

2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prova decisiva - è manifestamente infondato poiché non emerge dallo sviluppo argomentativo della sentenza alcuna contraddittorietà o palese illogicità idonea a scardinare la motivazione relativa all'omessa escussione del teste, avendo la Corte chiarito l'assenza di rilevanza della circostanza su cui la testimonianza doveva essere condotta, in quanto, al fine di ritenere perfezionato il reato di furto, è sufficiente che l'immobile illecitamente alimentato si trovi nella diretta disponibilità dell'imputato e la sua consapevolezza di ricavare un ingiusto profitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 l'ere nsore I