Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28274/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for bicycle theft on public street.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28274/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance regarding theft of a parked bicycle and the application of a specific penalty clause. The court rejected these arguments, citing established precedent that bicycles parked on public streets are considered exposed to public custody, and noting the second ground was too generic for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if the complaint regarding the application of the aggravating circumstance for theft of a bicycle parked on a public street is not substantiated by specific case law, and generic complaints about statutory application are rejected in the stage of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft bicycle public street aggravating circumstance custody inadmissible appeal legality generic complaint rejection parked vehicle exposure imputazione di furto ricettazione furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
a ragione dell'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod.
art. 131- bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Dicuonzo, Rv. 279343 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS DARIX nato a CASSINO il 12/11/1976 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che De Angelis Darix ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 7), 99, comma 4, cod. pen. Lette le conclusioni scritte pervenute in data 25 giugno 2025, del difensore di fiducia, avv. SABINA IACOBONE, nell'interesse del ricorrente. Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.

7) cod. pen. - è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa corte secondo cui in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Dicuonzo, Rv. 279343 - 01). Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. a ragione dell'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta essere stata dedotta in modo del tutto generico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il -in ! liere2sbensore Il Pre