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Ordinanza — n. 28272/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of reasoning and generic application of statutory mitigation provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28272/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Schiavone Roberto inadmissible regarding a conviction for theft. The appellant argued for lenient sentencing and specific statutory mitigations, but the court found the sole ground of attack on sentencing discretion unfounded as it falls within the trial judge's authority. Furthermore, the court rejected the claim for a specific statutory mitigation as the lower court's reasoning was too generic, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the complaint against sentencing discretion is unfounded under established case law, and the failure to apply a specific statutory mitigation is censured only in a generic manner without adequate reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion generic reasoning defect statutory mitigation theft conviction imputazione di furto luogo del reato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 131-bis c.p.
4 della sentenza impugnata); che, inoltre, la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); che, inoltre, la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE ROBERTO nato a BARI il 27/04/1982 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Schiavone Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624bis, commi 1 e 3, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è censurata in modo del tutto generico e per questo motivo risulta inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il liere e ensore Il