Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft and property damage due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Fragale's appeal against the Palermo Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. The appellant argued for violations of law regarding theft and property damage, but the court found his new arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 633, 339-bis cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or conduct a new reading of facts; appeals must present specific, non-repetitive arguments to overcome the appellate court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGALE FILIPPO nato a PALERMO il 27/01/1974 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Fragale Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, per quanto qui di interesse, ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 633, 639-bis, 624, 625, nn.
2) e 7), 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 339-bis cod. pen., per carenza dell'elemento oggettivo - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha ampiamente argomentato sulla utilizzazione dell'immobile da parte del ricorrente e sulla piena consapevolezza che questo fosse di proprietà dell'amministrazione comunale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla carenza dell'elemento oggettivo del reato di furto pluriaggravato - tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 10), sostenuto dalla prova non contestata dell'esistenza dei collegamenti abusivi alle reti elettrica ed idrica pubbliche che rendevano possibile la fruizione illecita nell'immobile illegittimamente occupato; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso - che possono essere congiuntamente trattati in quanto entrambi relativi a violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11 della sentenza impugnata); la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti penali a carico dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il c l