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Ordinanza — n. 28269/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding sentencing discretion and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud-related offenses. The appellant argued for a reduction in sentencing based on generic mitigating factors versus aggravating circumstances, but the court found this argument unfounded. The decision rests on the established principle that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary power, provided they adequately reference relevant elements in their reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing, including the weighing of aggravating and mitigating circumstances, is not subject to appeal unless the judgment lacks a congruent reference to decisive elements or violates fundamental principles.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances aggravating circumstances criminal appeal inadmissible appeal judicial discretion fraud conviction bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFONSO ANTONIO nato a BARI il 01/01/1958 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Alfonso Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., cod. pen., 216, comma 1, nn.

1) e 2), 219, comma 2, n. 1), 220, R.D. 267/1942; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norma processuale in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); infine il giudizio di equivalenza tra le circostanze, motivato con argomentazione priva di vizi, veniva giustificato in ragione della omessa tenuta della contabilità nonché dell'assenza di elementi concreti idonei a ritenere che la condotta omissiva fraudolenta avesse inciso in modo particolarmente tenue sulle ragioni dei terzi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il s iere stensore Il