Cassation court dismisses appeal against conviction for theft due to procedural inadmissibility under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing a violation of law regarding the application of specific procedural codes. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed against a judgment rendered under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which falls outside the scope of Article 610, paragraph 5-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal against a judgment rendered under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure is inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis, as it does not meet the requirements for admissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSONE MARIO nato a BARI il 23/01/1964 avverso la sentenza del 05/04/C2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; t Rilevato che Sassone Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel validare la proposta di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art.455 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omessa verifica dell'applicabilità dell'ad- 129 cod. proc. pen. - esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato, risulta palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il glier ensore Il Presid