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Ordinanza — n. 28267/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is judicially determined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28267/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Ficarella inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision. The appellant argued for a violation of law regarding the balance between aggravating and mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that sentencing discretion is a core judicial function protected by established case law, requiring only a congruent reference to decisive elements, which the lower court adequately provided.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing, including the balancing of aggravating and mitigating circumstances, is a matter of judicial evaluation protected by established jurisprudence, provided the reasoning adequately references the decisive elements.

Parole chiave

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sentencing discretion aggravating circumstances mitigating circumstances judicial evaluation inadmissible appeal Corte di Cassazione penal code provisions truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARELLA NICOLA nato a BARI il 16/07/1988 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ficarella Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel modificare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2), 5) e 7), cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norma processuale in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);che, nella specie, il giudizio di equivalenza tra le circostanze, motivato con argomentazione priva di vizi, veniva giustificato in ragione della resipiscenza dell'imputato a fronte di una condotta programmata con indici di particolare gravità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Ilglier estensore Il