Criminal appeals dismissed as inadmissible because they were filed personally without a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Filippo Di Pinto and Antonio Pinto inadmissible without formalities. Both appellants filed the requests personally rather than through a qualified defense attorney authorized to practice before the Court. The court ruled that this procedural defect rendered the appeals void under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassazione must be filed by a qualified defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PINTO FILIPPO nato a BISCEGLIE il 15/09/1992 PINTO ANTONIO nato a CORATO il 10/11/1977 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Filippo Di Pinto e Antonio Pinto ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di tentato furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., in quanto proposti dagli interessati personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte;
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 glierestnsore Il Pr