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Ordinanza — n. 28265/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for continued crimes and refusal of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28265/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Salvagno inadmissible regarding his conviction for continued crimes and the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued for a specific calculation of penalty increases and the application of leniency, but the lower court provided sufficient reasoning for its decisions. The Supreme Court upheld the judgment, citing established precedents that require distinct motivation for penalty increases in continued crimes and that general mitigating circumstances do not need exhaustive consideration of all favorable elements.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: In cases of continued crimes, the judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense to ensure proportionality, while the denial of general mitigating circumstances is valid if the court references decisive factors without needing to address every element presented.

Parole chiave

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continued crimes penalty general mitigating circumstances appeal inadmissibility proportionality principle criminal liability assessment tentato furto furto di lieve entità altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
(capo 1), resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. (capo 2) e concorso in porto d'armi od oggetti atti ad offendere di cui agli artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 4 L. 110/75
art. 337 cod. pen
(capo 1), resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen.
artt. 110 cod. pen
(capo 2) e concorso in porto d'armi od oggetti atti ad offendere di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVAGNO MIRKO nato a CERIGNOLA il 17/05/1995 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mirko Salvagno ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di concorso in tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 3 e 5, cod. pen. (capo 1), resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. (capo 2) e concorso in porto d'armi od oggetti atti ad offendere di cui agli artt. 110 cod. pen. e 4 L. 110/75 (capo 3).

Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). L'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento;

Rilevato che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto corrette le valutazioni del primo giudice considerati i precedenti penali del ricorrente e l'assenza di qualsiasi elemento positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 II7e6rl