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Ordinanza — n. 28260/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and failure to raise issues at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Grandioso and Oliverio inadmissible due to a lack of specific grounds and procedural violations. The appellants challenged the lower court's recognition of aggravating circumstances and sentencing, but their arguments were deemed generic or not previously raised as grounds of appeal. Consequently, the court rejected the claims and ordered the appellants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are generic, lack specific argumentation regarding the contested decision's reasoning, or were not previously deduced as grounds of appeal.

Parole chiave

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lack of specific grounds generic appeal arguments failure to raise issues procedural inadmissibility court costs and fine reati seriali reato grave altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
in quanto non contestata, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRANDIOSO GAETANO nato a NAPOLI il 31/07/1966 OLIVERIO SERGIO nato a ROMA il 06/01/1953 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Gaetano Grandioso e Sergio Oliverio ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Udine, avendo riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in equivalenza alle circostanze aggravanti e alla recidiva — ha per il resto confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 6 e 8 bis, cod. pen.;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di Grandioso, che contesta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato, e il primo e il secondo motivo di Oliverio, che denunziano, rispettivamente, vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8 bis, cod. pen. in quanto non contestata, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); nel caso di specie ai sensi dell'art.591 comma quarto cd. proc. pen. la inammissibilità dell'appello può essere dichiarata anche in questa sede.

Ritenuto che il terzo, il quarto e il quinto ed ultimo motivo di gravame di Oliverio, con i quali il ricorrente lamenta vizio di motivazione relativamente, nell'ordine, all'eccessività della pena, alla mancata esclusione della recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4 e 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Consi lie