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Ordinanza — n. 28257/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely, ruling tardiness overrides defense's claim of improper notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Suzana and Manuela Konovalov inadmissible due to untimeliness. Although the defense argued the lower court failed to address the omission of service of process, the appellate court had already ruled the appeal time-barred. The higher court prioritized the procedural defect of tardiness over the substantive claim regarding notification, dismissing the recourse and ordering the appellants to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: When an appeal is filed after the statutory deadline, it is inadmissible regardless of any concurrent exceptions raised by the defense concerning procedural defects like non-notification.

Parole chiave

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untimely appeal procedural inadmissibility omission of service criminal procedure Corte di Cassazione statutory deadline procedural priority ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 161 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KONOVALOV SUZANA nato a ROMA il 15/06/1986 KONOVALOV MANUELA nato a UDINE il 14/08/1970 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Suzana Konovalov e Manuela Konovalov ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile, in quanto intempestivo, l'appello proposto dalle imputate avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che ha condannato le stesse per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625, n. 5, e 61, n. 5, cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso comune, che denunzia violazione di legge relativamente alla mancata pronuncia della Corte territoriale in merito all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alle imputate lamentata dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto la tardività dell'appello fa sì che lo stesso debba considerarsi inammissibile e prevale, dunque, sull'eccezione di omessa notifica sollevata dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il ,ì er " ere estensore Il Presidente