Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported by specific facts regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeal by Donnarumma and Minopoli inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of criminal responsibility for aggravated theft and abandonment of animals, arguing a lack of evidence. The court rejected this because the appeal was both factually unfounded and procedurally generic, failing to specify the exact elements of the conviction it sought to overturn.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and fails to specify the precise grounds of criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONNARUMMA COSIMO nato a NAPOLI il 18/11/1952 MINOPOLI ACHILLE nato a NAPOLI il 14/09/1965 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Cosimo Donnarumma e Achille Minopoli ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna degli imputati per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen. e abbandono di animali di cui agli artt. 110, 727, comma 2, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente da vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., la Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità dei ricorrenti, trovati in possesso dei cardellini e di un borsone contenente tutto l'occorrente per l'uccellagione, e generiche le argomentazioni difensive volte a sostenere l'assenza di elementi a carico dei suddetti, i quali, inoltre, rimanendo assenti nel corso dell'intero procedimento, non hanno fornito alcuna spiegazione alternativa; Ritenuto che il menzionato motivo è, altresì, generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 'ere estens