Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise legal ground in appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was not previously raised as an appeal reason. The appellant failed to specifically contest the lower court's qualification of the theft and receipt charges within the appeal stage, violating procedural requirements. Consequently, the court rejected the complaint as both procedurally barred and substantively unfounded, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the legal ground was not previously deduced as an appeal reason and lacks specific elements to allow the reviewing judge to exercise its scrutiny.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPROTA GIANLUCA nato a NAPOLI il 24/09/1980 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Gianluca Improta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di furto pluriaggravato di cui agli artt. 61, n. 5, 624 e 625, n. 2, cod. pen. (capo a) e ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. (capo b). Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine all'erronea qualificazione del fatto di cui al capo a), non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato e generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti e il percorso logico-giuridico effettuato dal primo giudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 l