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Sentenza — n. 28250/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for counterfeiting due to prescription expiration, removing related recidivism penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the conviction for counterfeiting products with false marks while maintaining the recidivism charge. The defendant argued the crime was extinguished by prescription, which the court confirmed by calculating a ten-year limit starting from the 2012 offense date. Consequently, the judgment was annulled only regarding the counterfeiting charge and the associated two-month recidivism penalty was eliminated.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 158 cod. pen.: When a crime is extinguished by prescription before the final judgment, the conviction for that specific offense must be annulled without remittal, and any penalty increased due to recidivism linked to the extinguished crime must be removed.

Parole chiave

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prescription extinction counterfeiting products recidivism penalty annulment without remittal criminal procedure code contraffazione di merci etichettatura e immissione sul mercato origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
Art. 158 cod. pen.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
art. 474 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO MOUSTAPHA nato il 03/01/1977 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Moustapha Lo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 cod. pen. (capo a) e ricettazione di cui all'ad 648 cod. pen. (capo b);

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a prima della sentenza impugnata, è fondato in quanto il delitto contestato si è estinto in data 21/01/2023 e, dunque, anteriormente alla sentenza di appello, pronunciata il giorno 13/06/2024. Nello specifico, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 10 (pena base di anni 6 a cui si somma l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata e infraquinquennale), da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 27/08/2012.

Alla data così ottenuta, ovvero il 27/08/2022, vanno poi aggiunti 147 giorni di sospensione disposti su richiesta delle parti (98 giorni dal 14/06/2018 al 20/09/2018 e 49 giorni dal 20/09/2018 al 08/11/2018); Rilevato che in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio limitatamente al capo a) della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; Rilevato che occorre conseguentemente eliminare la pena oggetto di aumento per il vincolo della continuazione pari a mesi due di reclusione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen. perché il reato è estint per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consig F9ste ore I