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Ordinanza — n. 28246/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28246/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Argentieri's appeal inadmissible because the sole ground complained of lacked the required specificity under Article 591, paragraph 1, letter c, of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the crime of receiving stolen goods, but the court found the complaint merely reiterated arguments already made at the appellate level without addressing the complexity of the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the conviction for receiving stolen goods, noting the defense failed to prove the immediacy of the connection between the illegal possession and the original theft.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are not formulated in terms permitted by law, specifically when they lack specificity and fail to confront the complexity of the reasons argued in the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Article 591 criminal procedure receiving stolen goods immediacy of theft ricettazione recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, Slavov
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTIERI GIOVANNI nato a MESAGNE il 08/03/1976 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Argentieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'assenza di elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, oltre che inteso a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie valorizzate dai giudizi di merito, reiterando profili di censura già dedotti in appello, esso risulta privo di specificità, non essendo connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., non essendo confrontato con la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che, contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale con motivazione esente da vizi (si vedano le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), ha congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto non avendo la difesa fornito alcun elemento effettivamente dimostrativo della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto, debba ritenersi correttamente qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 648 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225 - 0); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1