Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28245/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Art. 591 c.p.p. regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28245/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Matteo Scarano's criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Scarano argued that the lower court erred in confirming his criminal responsibility for the crime of receiving stolen goods despite insufficient evidence, but the Supreme Court found his arguments merely repetitive of those already examined in the appellate stage. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a specific comparison with the complex factual and legal reasons underlying the contested decision, rendering it non-compliant with statutory requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; The appeal must be specific and not merely repetitive of arguments already examined by the lower courts, failing to meet this standard renders it inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds criminal appeal inadmissibility repetition of arguments crime of receiving stolen goods Code of Criminal Procedure reati contro la sfera personale riservata rispetto della vita privata violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 — 01
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 — 01; Sez.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 — 01
270120 — 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 — 01; Sez.
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01
268713 — 01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01), cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento impugnato (si vedano le pagg.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO MATTEO nato a CERIGNOLA il 09/02/1996 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matteo Scarano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente nonostante l'assenza di sufficienti fonti probatorie, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 — 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 — 01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01), cosicché gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 3-5, ove sono stati puntualmente indicati i plurimi elementi probatori dimostrativi della piena sussistenza sia del presupposto oggettivo che di quello soggettivo del delitto di ricettazione); osservato che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,