Cassation court dismisses appeals regarding lack of standing and inadmissible re-evaluation of evidence in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the joint appeals by Vasile Rosca and Ion Baltaga inadmissible, ordering them to pay court costs. Rosca argued he lacked standing to file a complaint as the car owner's son, while Baltaga challenged the conviction for attempted robbery and requested a reclassification to joint theft. The court rejected the standing claim by affirming that possession, even illicit, grants victim status, but dismissed the second appeal because the cassation court cannot re-evaluate evidence or facts already decided by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 120 and 336 of the Code of Criminal Procedure; The cassation court lacks jurisdiction to re-evaluate evidence or facts, and standing to complain exists for anyone with factual possession of the stolen property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSCA VASILE nato il 05/01/1976 BALTAGA ION nato il 18/09/1997 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi congiuntamente proposti da Vasile Rosca e Ion Baltaga; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine agli artt. 120 e 336 cod. proc. pen. per difetto di legittimazione in capo al querelante, in relazione al reato di tentato furto ascritto al primo ricorrente, oltre che manifestamente infondato, risulta reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 1 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato come il querelante, figlio della proprietaria dell'auto, fosse il possessore e utilizzatore dell'auto rubata), facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
«Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria ascritto al secondo ricorrente e alla mancata riqualificazione di tale fattispecie in quella di concorso nel reato di furto, oltre ad essere anch'esso riproduttivo di doglianze già svolte in appello e già motivatamente respinte dai giudici di appello (si veda pag. 2 della impugnata sentenza), risulta non consentito in questa sede dalla legge in quanto volto a prospettare una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali: a questa Corte, infatti, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle emergenze probatorie, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos