Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28240/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against robbery sentence for lack of specific argumentation and improper mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Di Giovanni inadmissible due to manifestly unfounded grounds and a failure to provide specific, reasoned criticism of the lower court's decision. The appellant challenged the sentencing and the denial of mitigating circumstances regarding the theft and physical assault, arguing for a lighter penalty. The court rejected these claims because the appellate court adequately addressed the gravity of the crime, the intensity of the intent, and the specific criteria for applying the 'special leniency' mitigation, which requires the harm to be trivial in both economic and personal terms.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: An appeal must contain specific, reasoned arguments against the lower court's findings; the denial of special leniency for theft is valid when the harm is not trivial in economic value or personal integrity, and generic mitigations are excluded when the crime's gravity and lack of reparatory conduct are clearly established.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal robbery sentencing special leniency generic mitigations specific argumentation harm assessment appellate review reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
art. 133 cod. pen
«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI ANDREA nato a PALERMO il 22/12/1993 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; li

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Di Giovanni; considerato che il ricorso si articola in tre motivi, i quali, oltre che manifestamente infondati, risultano tutti riproduttivi di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una puntuale critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, con specifico riguardo al censurato vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, deve sottolinearsi che l'onere argomentativo del giudice sul punto è stato adeguatamente assolto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (in particolare, si è sottolineata l'impossibilità di procedere ad una ulteriore riduzione della pena per la gravità del fatto commesso e il consistente danno procurato alla persona offesa, l'intensità del dolo con cui ha agito il ricorrente e per la manifestata capacità criminale da lui dimostrata); osservato che, per quanto concerne, in particolare, l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., deve evidenziarsi come i giudici di appello abbiano posto a base del mancato riconoscimento di tale diminuente una congrua motivazione, in linea con il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui la configurabilità della speciale tenuità del danno presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 — 01;

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), sicché, con specifico riguardo al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e A"- - non censurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie (si veda la pag. 3 della sentenza impugnata ove, per escludere detta attenuante, si fa riferimento oltre che alle non trascurabili conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale subite dalla persona offesa, anche all'aggressione fisica posta in essere dall'odierno ricorrente), risulta immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01;

Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); osservato che, infine, anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve rilevarsi come la Corte territoriale - facendo riferimento alla gravità del reato, all'intensità del dolo, all'entità del danno patrimoniale e fisico procurato alla persona offesa, ai precedenti penali a carico del ricorrente, oltre che all'assenza di ogni qualsivoglia condotta riparatoria in favore della vittima - abbia esposto una motivazione esente da vizi, dovendosi sul punto ribadire che:

«In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas