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Ordinanza — n. 28236/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to original inadmissibility and new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Romolo Serino inadmissible, rejecting both the original grounds and new arguments raised in a subsequent memorandum. The court held that the original appeal was inadmissible for cause, which automatically renders the lower court's decision final and precludes any examination of prescription or new defenses. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the underlying criminal facts regarding the crime of receiving stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When an appeal to the Court of Cassation is declared inadmissible for cause, the decision becomes final and binding, precluding the examination of new arguments or defenses such as prescription that could have been raised earlier.

Parole chiave

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inadmissibility for cause finality of judgment new arguments inadmissible prescription defense precluded connection between grounds reticenza dolosa dei difetti prove acquisite illegalmente favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 157 cod. pen.
Art. 648, comma quarto, cod. pen.
268713); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato in esito al riconoscimento della fattispecie della ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
art. 157 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani
pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base.» (così, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv.
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato
Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv.
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERINO ROMOLO nato a ROMA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Romolo Serino e la memoria sopravvenuta in data 5 giugno 2025, intesa a criticare l'assegnazione del fascicolo alla settima sezione penale; ritenuto che il primo e il terzo dei motivi d'impugnazione, entrambi sostanzialmente afferenti al dolo e alla consapevolezza del reato presupposto, sono manifestamente infondati, atteso che la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale,a i fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897) e la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato in esito al riconoscimento della fattispecie della ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base.» (così, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 — 01;

Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01); evidenziato, infine, che non è possibile rilevare la prescrizione dei reati eventualmente maturata nelle more della trattazione dell'odierna impugnazione, atteso che il ricorso inammissibile per causa originaria non consente l'instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 — 01;

Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999 — 01); rimarcato che l'inammissibilità del ricorso originario preclude ogni possibilità di valutare i motivi nuovi e le argomentazioni esposte con la memoria sopravvenuta, dovendosi a tale proposito rammentare che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am